Come si calcola la distanza del volo

Come si calcola la distanza del volo per la compensazione

L’importo della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 — 250, 400 o 600 euro — dipende dalla distanza della rotta aerea. Sapere come si calcola questa distanza permette di determinare con precisione a quale fascia appartiene il proprio volo e quindi a quanto ammonta il diritto.

La risposta: rotta ortodromica tra partenza e destinazione finale

La distanza si calcola con il metodo della rotta ortodromica (great circle distance): la distanza più breve tra due punti sulla superficie terrestre, misurata lungo un arco di cerchio massimo. La distanza si misura tra gli aeroporti di partenza e di destinazione indicati nel titolo di viaggio, con questo metodo. La distanza effettivamente percorsa dall’aeromobile lungo la rotta operativa è irrilevante ai fini del calcolo della compensazione: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo ha chiarito espressamente nella sentenza del 7 settembre 2017, causa C-559/16, Bossen e altri (sentenza n. 644), che costituisce il riferimento principale sul punto.

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Le tre fasce e i relativi importi

Una volta calcolata la distanza ortodromica, l’importo della compensazione si determina così (art. 7, Reg. CE 261/2004):

  • 250 euro — tratte pari o inferiori a 1.500 km;
  • 400 euro — tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 euro — tutte le altre tratte non rientranti nelle categorie precedenti, in linea generale quelle superiori a 3.500 km.

La riduzione del 50%: si applica a tutte e tre le fasce

L’art. 7, co. 2 del Regolamento consente al vettore di ridurre del 50% la compensazione quando offre al passeggero un volo alternativo con arrivo a destinazione finale entro soglie temporali specifiche rispetto all’orario originariamente previsto:

  • entro due ore per le tratte fino a 1.500 km → 250 euro riducibili a 125 euro;
  • entro tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km → 400 euro riducibili a 200 euro;
  • entro quattro ore per le tratte superiori a 3.500 km → 600 euro riducibili a 300 euro.

La riduzione riguarda quindi tutte e tre le fasce — non solo quella da 600 euro. Il vettore deve tuttavia dimostrare di aver concretamente offerto un volo alternativo conforme all’art. 8 e idoneo a consentire l’arrivo entro la soglia normativa: la prova dell’offerta è a carico del vettore, come confermato dal Tribunale di Catania (sent. n. 4045/2023) e dal Tribunale di Torre Annunziata (sent. n. 2558/2024). La CGUE ha esteso l’applicabilità della riduzione anche ai passeggeri di voli ritardati, quando il ritardo alla destinazione finale resta entro la soglia prevista per la fascia di riferimento (CGUE, sentenza 19 novembre 2009, n. 716).

Voli con coincidenza: il principio dell’unica prenotazione

Quando le diverse tratte fanno parte di un unico trasporto — normalmente documentato da un’unica prenotazione — il calcolo considera la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale dell’intero itinerario. Non si sommano le distanze delle singole tratte e non rileva la distanza effettivamente percorsa dall’aeromobile.

Questo principio è stato fissato dalla CGUE con l’ordinanza del 30 aprile 2020, n. 316, che ha precisato che la regola vale anche quando il ritardo o la cancellazione riguardi soltanto uno dei segmenti del trasporto unitario. La CGUE ha poi ulteriormente chiarito con l’ordinanza del 22 aprile 2021, n. 312, che il principio si applica anche quando quel segmento è operato da un vettore diverso da quello con cui è stata stipulata la prenotazione: ciò che conta è l’unitarietà del trasporto, non l’identità del vettore operativo.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella sentenza n. 153/2026, ha applicato il criterio ortodromico alla destinazione finale in un itinerario con coincidenza, confermando che lo scalo intermedio non incide sulla distanza rilevante né sullo scaglione di compensazione applicabile.

Questo principio è particolarmente rilevante per i viaggi con coincidenze perse. Come illustrato nell’approfondimento sulla coincidenza persa per ritardo volo, un ritardo su un volo breve che causa la perdita di una lunga coincidenza può dar luogo alla compensazione massima di 600 euro, calcolata sulla distanza totale dell’itinerario fino alla destinazione finale. Un itinerario Milano–New York con scalo a Londra, ad esempio, supera comunque la soglia dei 3.500 km se la distanza è calcolata tra l’aeroporto di partenza del primo volo e l’aeroporto di destinazione finale: lo scalo intermedio non incide sullo scaglione applicabile.

Il downgrade: stessa logica, base di calcolo diversa

Il downgrade è disciplinato dall’art. 10 del Regolamento, che utilizza anch’esso la distanza come criterio per individuare la percentuale di rimborso (30%, 50% o 75%). La distanza rilevante è quella del volo sul quale si è verificato il declassamento, mentre la base economica del rimborso è il prezzo di quel singolo volo — non il prezzo complessivo dell’intero itinerario.

La CGUE, con la sentenza del 22 giugno 2016, n. 472, ha precisato che il prezzo rilevante è quello del singolo volo interessato dal downgrade. Se il prezzo non è indicato separatamente nel biglietto, occorre individuare la quota proporzionale del prezzo complessivo, rapportando la distanza del volo interessato alla distanza totale del trasporto. Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 6988/2024, ha applicato questo principio riconoscendo il rimborso del 75% del prezzo del singolo volo interessato dal declassamento. Per approfondire si rinvia all’articolo sul downgrade aereo e rimborso.

Domande frequenti

Come si calcola la distanza del volo per la compensazione?

Con il metodo della rotta ortodromica: la distanza più breve sulla superficie terrestre tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione finale indicati nel titolo di viaggio. La distanza effettivamente percorsa dall’aereo lungo la rotta operativa è irrilevante (CGUE, causa C-559/16, Bossen, sentenza n. 644/2017).

Ho un volo con scalo: la distanza si calcola sommando le due tratte?

No. Quando le tratte fanno parte di un unico trasporto su prenotazione unitaria, la distanza si calcola tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, senza sommare le singole tratte (CGUE, ord. n. 316/2020; ord. n. 312/2021). Il principio vale anche quando il segmento in ritardo è operato da un vettore diverso da quello con cui è stata stipulata la prenotazione.

La riduzione del 50% si applica solo alla fascia da 600 euro?

No, si applica a tutte e tre le fasce: 250 euro diventano 125, 400 euro diventano 200, 600 euro diventano 300. La riduzione opera quando il vettore offre concretamente un volo alternativo con arrivo a destinazione entro 2, 3 o 4 ore dall’orario originario a seconda della fascia (art. 7, co. 2, Reg. CE 261/2004). Il vettore deve provare l’offerta (Trib. Catania n. 4045/2023; Trib. Torre Annunziata n. 2558/2024).

Qual è la differenza tra voli intracomunitari e non per la fascia da 400 euro?

La fascia da 400 euro comprende due categorie: i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e tutti i voli — intracomunitari o meno — compresi tra 1.500 e 3.500 km. I voli che superano i 3.500 km e non rientrano nella categoria intracomunitaria rientrano nella fascia da 600 euro.

Per il downgrade il calcolo della distanza è lo stesso della compensazione?

La logica è analoga ma la base di calcolo è diversa. Per il downgrade (art. 10), la percentuale (30%, 50% o 75%) dipende dalla distanza del volo sul quale si è verificato il declassamento, e si applica al prezzo di quel singolo volo. Se il prezzo non è separato, si calcola la quota proporzionale (CGUE sentenza n. 472/2016; Trib. Napoli n. 6988/2024).

Per le condizioni che fanno sorgere il diritto alla compensazione si rinvia alla guida sul ritardo volo e risarcimento e alla sezione dedicata al ritardo volo.

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