Ritardo volo apertura delle porte

Ritardo volo: conta l’atterraggio o l’apertura delle porte?

Quando si parla di ritardo volo e compensazione, un dettaglio tecnico può fare la differenza tra avere diritto a 250, 400 o 600 euro oppure non averne diritto affatto: il momento esatto in cui il ritardo viene misurato. La risposta è precisa, viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed è oggi confermata da una giurisprudenza italiana recente e uniforme.

La risposta: conta l’apertura delle porte

Ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, il ritardo si calcola al momento dell’apertura delle porte dell’aeromobile — non all’atterraggio, non al blocco del velivolo, non all’uscita dal gate.

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La CGUE ha fissato questo principio nella sentenza del 4 settembre 2014, causa C-452/13, Germanwings GmbH c. Henning Rupp, precisato poi nell’ordinanza n. 770 del 1° ottobre 2020: il momento rilevante è quello in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, presupponendo che in quel momento ai passeggeri sia consentito lasciare il velivolo. Il ritardo si calcola confrontando quell’orario con l’orario di arrivo previsto sul biglietto.

Perché la distinzione è importante nella pratica

Tra l’atterraggio e l’apertura delle porte possono passare diversi minuti. La giurisprudenza italiana recente ha quantificato questo intervallo in modo concreto: il Tribunale di Bari, nella sentenza n. 851 dell’11 marzo 2025, ha rilevato che tra atterraggio e apertura porte possono trascorrere facilmente 35 minuti; il Tribunale di Trapani, nella sentenza n. 399 del 9 giugno 2025, ha precisato che anche solo dal blocco aeromobile all’apertura dei portelloni «possono tranquillamente trascorrere anche una decina di minuti».

Un esempio concreto: un volo atterra con 2 ore e 45 minuti di ritardo, ma le porte vengono aperte 20 minuti dopo l’atterraggio. Il ritardo rilevante ai fini della compensazione è di 3 ore e 5 minuti — quindi superiore alla soglia delle tre ore. Se il calcolo si fosse fermato all’atterraggio, il passeggero non avrebbe avuto diritto ad alcuna compensazione. Il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 169 del 4 febbraio 2025, ha rigettato esattamente questo tipo di difesa della compagnia, confermando che l’orario di arrivo rilevante «corrisponde al momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo mediante apertura dei portelloni, e non al momento dell’atterraggio».

Come si documenta l’orario di apertura delle porte

È il punto più delicato dal punto di vista probatorio, e la giurisprudenza recente ha fornito indicazioni precise su quali fonti abbiano valore e quali no.

Fonti riconosciute come attendibili dai tribunali:

  • fotografie dei monitor arrivi aeroportuali al momento dello sbarco;
  • dati dei siti di tracciamento in tempo reale (Flightradar24, FlightAware) — il Tribunale di Bari n. 851/2025 ha attribuito loro valore probatorio prevalente rispetto ai dati del software gestionale della compagnia;
  • giornale di bordo del volo;
  • certificazione della torre di controllo.

Fonti ritenute insufficienti:

  • estratti da siti web privati o software gestionali delle compagnie aeree che riportano solo il «ground landing» — il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 3301 del 27 giugno 2025, ha escluso il valore probatorio di dati provenienti da FlightStats, qualificandoli come autoprodotti dalle compagnie aeree e non come certificazioni ufficiali;
  • documentazione attestante solo l’orario di blocco dell’aeromobile, senza prova dell’apertura dei portelloni (Tribunale di Trapani n. 399/2025).

L’onere della prova grava sul vettore

In caso di controversia, è il vettore a dover dimostrare l’orario esatto di apertura delle porte — non il passeggero. Il Tribunale di Trapani n. 399/2025 ha confermato che l’onere probatorio grava sul vettore, che non può limitarsi a produrre dati sull’atterraggio o sul blocco del velivolo.

Vale inoltre il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.: se la compagnia non contesta tempestivamente il tempo di attesa per lo sbarco allegato dal passeggero, tale circostanza deve considerarsi provata (Tribunale di Bari n. 851/2025). Chi presenta un reclamo documentando il tempo trascorso tra atterraggio e sbarco effettivo — anche con una semplice annotazione dell’orario — pone la compagnia nella necessità di contestare specificamente quel dato.

Il principio si applica anche alle coincidenze perse

Lo stesso criterio vale per i viaggi con più segmenti: anche in caso di coincidenza persa, il ritardo complessivo alla destinazione finale si misura all’apertura delle porte del volo di arrivo. Non all’atterraggio, non all’uscita dal gate. Il principio è uniforme e si applica a tutta la catena dell’itinerario.

Domande frequenti

Il ritardo volo si calcola dall’atterraggio o dall’apertura delle porte?

Dall’apertura delle porte dell’aeromobile. La Corte di Giustizia UE ha stabilito questo principio nella sentenza C-452/13 (Germanwings, 2014) e nell’ordinanza n. 770/2020. Il momento rilevante è quando si apre almeno uno dei portelloni e i passeggeri possono lasciare il velivolo. I tribunali italiani applicano uniformemente questo criterio (Trib. Civitavecchia n. 169/2025, Trib. Bari n. 851/2025, Trib. Trapani n. 399/2025).

Il volo ha atterrato con 2 ore e 50 minuti di ritardo ma le porte sono state aperte 15 minuti dopo: ho diritto alla compensazione?

Sì. Il ritardo complessivo è di 3 ore e 5 minuti, calcolato all’apertura delle porte. Supera la soglia delle tre ore prevista dal Regolamento CE 261/2004 e il diritto alla compensazione sorge, anche se l’atterraggio era avvenuto sotto soglia.

Flightradar24 è una prova valida per il ritardo?

Sì, i tribunali italiani riconoscono valore probatorio ai dati di Flightradar24 e FlightAware. Il Tribunale di Bari nella sentenza n. 851/2025 ha attribuito loro valore prevalente rispetto ai dati del software gestionale della compagnia. Sono invece ritenuti insufficienti i dati di siti come FlightStats, qualificati come autoprodotti dalle compagnie (Trib. Catania n. 3301/2025).

La compagnia calcola il ritardo dall’atterraggio per non pagare: posso contestarlo?

Sì. Il criterio dell’apertura delle porte è vincolante per tutti i vettori operanti nell’UE. Il Tribunale di Civitavecchia (n. 169/2025) ha rigettato esattamente questa difesa. L’onere di provare l’orario di apertura delle porte ricade sul vettore, non sul passeggero.

Quanto tempo passa mediamente tra atterraggio e apertura delle porte?

La giurisprudenza italiana recente indica un intervallo che varia tipicamente tra i 10 e i 35 minuti. Il Tribunale di Bari (n. 851/2025) ha rilevato che possono trascorrere facilmente 35 minuti; il Tribunale di Trapani (n. 399/2025) ha evidenziato che anche solo dal blocco del velivolo all’apertura dei portelloni possono passare una decina di minuti.

Per approfondire le condizioni che fanno sorgere il diritto alla compensazione si rinvia alla guida sul ritardo volo e risarcimento. Per informazioni sui termini entro cui è possibile agire si rinvia all’approfondimento sulla prescrizione dei diritti dei passeggeri aerei.

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