Volo cancellato rimborso o riprenotazione

Volo cancellato: rimborso o riprenotazione? Tutto quello che devi sapere

La compagnia ha cancellato il tuo volo e ti ha proposto una scelta: il rimborso del biglietto oppure un volo alternativo. In molti casi i passeggeri accettano la prima opzione proposta senza sapere che la legge europea riconosce diritti più ampi — inclusa, in determinate condizioni, una compensazione pecuniaria aggiuntiva fino a 600 euro per persona, del tutto indipendente dal rimborso del biglietto.

Questa guida spiega in modo preciso cosa spetta al passeggero in caso di volo cancellato, quale differenza esiste tra rimborso e riprenotazione, quando sorge il diritto alla compensazione e come far valere questi diritti nei confronti del vettore.

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Cosa prevede l’art. 5 del Regolamento CE 261/2004

L’articolo 5 del Regolamento CE 261/2004 è la norma di riferimento in caso di cancellazione del volo. Stabilisce che il passeggero ha diritto, alternativamente, a:

  • il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte già effettuata se il volo non ha più ragione di essere proseguito rispetto al programma di viaggio iniziale;
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale alla prima opportunità disponibile, alle condizioni di trasporto comparabili;
  • il trasporto alternativo verso la destinazione finale in una data successiva di sua scelta, compatibilmente con i posti disponibili.

La scelta spetta esclusivamente al passeggero, non alla compagnia aerea. Il vettore non può imporre unilateralmente né il rimborso né la riprenotazione: deve presentare entrambe le opzioni e attendere la decisione del passeggero.

Rimborso e compensazione: due diritti distinti

È fondamentale comprendere che il rimborso del biglietto e la compensazione pecuniaria sono due diritti distinti e cumulabili. Il passeggero che ottiene il rimborso del biglietto non perde il diritto alla compensazione, e viceversa.

Il rimborso riguarda il prezzo pagato per il trasporto non effettuato — è la restituzione di quanto sborsato. La compensazione pecuniaria, prevista dall’art. 7 del Regolamento, è invece una somma forfettaria che la compagnia deve corrispondere a titolo di ristoro per il disagio subito, indipendentemente dal danno economico effettivamente patito.

Gli importi della compensazione sono i medesimi previsti per il ritardo aereo:

Distanza del voloCompensazione
Fino a 1.500 km250 €
Da 1.500 a 3.500 km (intracomunitari oltre 1.500 km)400 €
Oltre 3.500 km (voli extra-UE)600 €

Quando la compensazione non è dovuta: il preavviso e le circostanze straordinarie

Il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione non è assoluto. Il Regolamento prevede due ipotesi in cui il vettore è esonerato dall’obbligo di pagamento.

Prima ipotesi — il preavviso. La compagnia non deve la compensazione se ha informato il passeggero della cancellazione:

  • con almeno due settimane di anticipo rispetto all’orario di partenza programmato;
  • tra due settimane e sette giorni prima della partenza, purché abbia offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima e arrivo entro quattro ore rispetto all’orario originario;
  • meno di sette giorni prima della partenza, purché abbia offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e arrivo entro due ore rispetto all’orario originario.

Seconda ipotesi — le circostanze straordinarie. La compagnia è esonerata dalla compensazione se dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevolmente possibili. Come per il ritardo, l’onere della prova ricade interamente sul vettore.

Molto importante: anche quando la compensazione non è dovuta per una delle due ragioni sopra indicate, il diritto al rimborso del biglietto o alla riprenotazione rimane integro. Le due tutele operano su piani diversi e non si escludono a vicenda.

→ Approfondisci: Regolamento CE 261/2004: la guida completa ai diritti dei passeggeri aerei

Il diritto all’assistenza materiale durante l’attesa

Indipendentemente dalla causa della cancellazione e dall’eventuale diritto alla compensazione, il vettore è sempre tenuto a fornire al passeggero assistenza materiale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento:

  • pasti e bevande in misura adeguata all’attesa;
  • due comunicazioni telefoniche, via fax o e-mail;
  • pernottamento in albergo e trasporto da e per l’aeroporto, quando il passeggero è costretto a fermarsi una o più notti in attesa del volo alternativo.

L’obbligo di assistenza materiale sussiste anche quando la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie. In quel caso la compagnia non deve la compensazione pecuniaria, ma non può sottrarsi all’obbligo di garantire pasti, comunicazioni e pernottamento.

Il rimborso del biglietto: modalità e tempi

Se il passeggero sceglie il rimborso, la compagnia è tenuta a corrisponderlo entro sette giorni. Il rimborso deve avvenire in denaro contante, tramite bonifico bancario o assegno. La compagnia non può imporre il rimborso sotto forma di voucher o credito per voli futuri: il passeggero deve acconsentire espressamente a questa modalità.

Il rimborso comprende l’intero prezzo pagato per il biglietto, incluse le tasse aeroportuali. Se il passeggero ha già effettuato parte del viaggio e la cancellazione riguarda un tratto intermedio, il rimborso copre sia la parte non effettuata sia il volo di ritorno al punto di partenza originario, qualora il viaggio non abbia più ragione di essere proseguito.

Come procedere per ottenere rimborso e compensazione

Il percorso per far valere i propri diritti in caso di volo cancellato si articola nei seguenti passaggi:

  1. Documentare la cancellazione. Conservare tutta la comunicazione ricevuta dalla compagnia: email, SMS, comunicazioni in aeroporto. Annotare data e ora in cui si è venuti a conoscenza della cancellazione.
  2. Richiedere per iscritto rimborso e compensazione. Inviare un reclamo formale alla compagnia tramite PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando i dati del volo, le opzioni prescelte e l’importo della compensazione richiesta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 261/2004.
  3. In caso di risposta negativa o silenzio. È possibile presentare segnalazione all’ENAC oppure rivolgersi a uno studio legale per valutare l’opportunità di un’azione stragiudiziale o giudiziaria nei confronti del vettore.

→ Approfondisci: Imbarco negato: overbooking e diritti del passeggero

→ Approfondisci: Ritardo volo: quando hai diritto al risarcimento

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Domande frequenti sul volo cancellato

Se accetto la riprenotazione perdo il diritto alla compensazione?

No. Il diritto alla compensazione pecuniaria è indipendente dalla scelta tra rimborso e riprenotazione. Anche il passeggero che accetta un volo alternativo mantiene il diritto alla compensazione, salvo che la compagnia abbia rispettato le condizioni di preavviso previste dal Regolamento o dimostri l’esistenza di circostanze straordinarie.

La compagnia può rimborsarmi con un voucher?

Solo con il consenso espresso del passeggero. Il Regolamento prevede il rimborso in denaro — contante, bonifico o assegno — entro sette giorni. Il voucher non può essere imposto unilateralmente dalla compagnia.

Ho diritto alla compensazione se la cancellazione è avvenuta per sciopero dei dipendenti della compagnia?

Dipende dalla natura dello sciopero. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che lo sciopero spontaneo dei dipendenti della compagnia, originato da una decisione unilaterale del datore di lavoro, non costituisce una circostanza straordinaria. Diversa è la situazione per gli scioperi del personale di controllo del traffico aereo o degli addetti aeroportuali, che possono integrare circostanze straordinarie.

Quanto tempo ho per richiedere il rimborso del biglietto?

Il Regolamento non fissa un termine specifico. In Italia si applicano i termini di prescrizione ordinari del Codice Civile. È consigliabile agire entro due anni dall’evento per conservare tutta la documentazione utile.

La cancellazione del volo mi dà diritto anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata?

La compensazione forfettaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell’art. 12. Se la cancellazione ha causato danni aggiuntivi dimostrabili — come la perdita di un soggiorno non rimborsabile o spese straordinarie — è possibile richiederne il risarcimento secondo le norme di diritto comune, previa valutazione del caso concreto.

Il Regolamento si applica anche se la compagnia ha cancellato solo il volo di ritorno?

Sì. Il Regolamento si applica a ogni singolo volo che soddisfi i requisiti di applicabilità, indipendentemente dal fatto che faccia parte di un’unica prenotazione o di prenotazioni separate. La cancellazione del volo di ritorno dà diritto alle stesse tutele previste per qualsiasi altro volo cancellato.

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